Giorno 11 ottobre 2017 a Crotone si è svolta l’assemblea di ANACI Crotone per il rinnovo delle cariche statutarie.
Terminelli Salvatore Presidente
Forleo Stefano Vice Presidente
Preiato Gianluca Segretario
Paglia Pantaleone Tesoriere
Valenti Alfonso Direttore Scientifico dei corsi
Dopo aver relazionato sull’attività svolta nel corso dell’anno, il Presidente ha consegnato agli associati ANACI gli attestati di partecipazione al corso di aggiornamento professionale.
E’ stato proprio questo l’argomento più dibattuto della serata infatti il DM 140 del 2014 pone a carico dell’amministratore l’obbligo di frequentare annualmente un corso di formazione professionale che è conditio sine qua non per l’esercizio della professione. Recita infatti l’art. 71 bis del C.C. alla lettera g che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio, coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, inoltre al comma IV dello stesso articolo è previsto che qualora l’amministratore perda uno dei requisiti previsti decade dall’incarico e su istanza di un solo condomino si può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina di un nuovo amministratore.
E’ utile pertanto che prima di procedere alla nomina di un nuovo amministratore che l’assemblea chieda allo stesso il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione, che devono essere dimostrati con carta alla mano
Vi potrebbe essere responsabilità solidale dei condomini qualora questi procedano alla nomina di un amministratore senza il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, infatti ogni suo atto potrebbe essere considerato nullo perchè nulla è la sua nomina.
Il condizionale è d’obbligo in questo caso considerata la giovane età della legge di riforma della materia condominiale che al momento non è supportata da una corposa giurisprudenza
Immaginiamo cosa potrebbe accadere qualora un amministratore, la cui nomina risulti essere nulla sin dall’inizio perchè non in possesso dei requisiti e che compia atti per il condominio quale la sottoscrizione di un contratto d’appalto con una ditta edile per la manutenzione di un immobile. L’atto risulterebbe essere viziato ed affetto da nullità rilevata da un condomino che non vuole pagare la quota e dopo che hanno avuto inizio i lavori.
L’assemblea quindi i condomini tutti in questo caso potrebbero essere chiamati solidalmente in causa dalla Ditta per il mancato pagamento o ancora per la perdita del guadagno qualora i tempi del contenzioso, per dirimere la controversia tra condomini ed amministratore, si protraessero per lungo tempo.
Vero è che la delibera per la scelta della Ditta potrebbe essere valida ma non il contratto stipulato a nome e per conto dei condomini sottoscritto da un amministratore la cui nomina risulti essere nulla
Ancora l’art. 1135 comma I numero 4 prevede che prima dell’inizio dei lavori l’assemblea deve obbligatoriamente costituire un fondo speciale pari all’ammontare dei lavori. Ma quanti sono i condomini che rispettano tale regola?
A nulla vale che l’amministratore possegga due lauree e sia iscritto ad un ordine professionale, requisito indispensabile, necessario ed obbligatorio per l’esercizio della professione di amministratore resta il possesso di un corso di aggiornamento professionale che ha scadenza annuale e rilasciato da una Associazione di categoria o Ente autorizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia e dello Sviluppo Economico.
ANACI è l’Associazione di categoria più rappresentativa a livello nazionale con sedi in tutte le provincie d’Italia che garantisce formazione continua ai propri associati e non solo all’art. 52 n° II prevede che l’associato che ricopre una carica deve essere in possesso oltre ai requisiti di legge anche di una certificazione rilasciata da un Organismo Accreditato ralativo alla conformità alla norma tecnica UNI 10801: 2016 in material di amministrazione di Condominio
In virtù di quanto ANACI Crotone in collaborazione con ANACI Cosenza a Settembre ha svolto il terzo corso di aggiornamento professionale con rilascio del certificato utile per l’esercizio della professione.
E’ quanto afferma il Dott. Salvatore Terminelli, Presidente di ANACI Crotone.