Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), nella seduta in Camera di Consiglio del 13 febbraio 2019, si è pronunciato in merito al ricorso presentato dall’ex sindaco di Crucoli e da altri ex amministratori, per richiedere l’annullamento, previa sospensione, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2018, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune.
I magistrati (Correale, Presidente, Cicchese, Consigliere Estensore e Brancatelli, Primo Referendario), uditi per le parti i difensori, ha rinviato per il merito all’udienza del 2 ottobre 2019, non accogliendo di fatto la richiesta di sospensiva presentata dai ricorrenti.
Nello specifico, come si legge nell’ordinanza, i giudici amministrativi, premesso che i documenti di cui al decreto di scioglimento sono classificati come “Riservati” ai sensi della Legge del “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, hanno richiesto all’amministrazione dello Stato di depositare, entro il termine di novanta giorni, il verbale del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 26 luglio 2018, del verbale di riunione del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018, della proposta ministeriale del 16 ottobre 2018, della relazione prefettizia del 30 luglio 2018 e della relazione redatta dalla Commissione d’accesso del 13 luglio 2018, in versione integrale e nel rispetto delle cautele imposte dalla natura classificata del testo (“oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro atto idoneo ad identificare i ricorrenti”).
E questo perché, secondo i giudici, “gli atti istruttori, sulla base dei quali è stato emanato il provvedimento impugnato (lo scioglimento, n.d.r.), costituiscono provvedimenti la cui conoscenza in forma integrale è propedeutica alla difesa in giudizio delle parti ricorrenti”.