Il Tribunale di Crotone, ufficio del Giudice dell’Udienza Preliminare, ha rinviato a giudizio al 12 luglio 2013 Antonio Bevilacqua per aver dichiarato il falso nell’ambito del processo penale concernente la costruzione abusiva di quello che è stato definitivo “un ecomostro”, l’immobile dell’albergo della Ferduil in località Forestà-Sportà di Strongoli Marina. “L’ingegnere Bevilacqua è imputato del reato previsto e punito dall’art. 373 c.p. perché – fa sapere Saverio Mazza, responsabile dell’Associazione Vas (Verdi Ambiente e Società Onlus) ed ex sindaco di Strongoli – nella qualità di perito nominato dal giudice monocratico dott. Carlo Saverio Ferraro, all’udienza del 02/03/06 tenutasi nel tribunale di Strongoli, sez. distaccata del Tribunal di Crotone, nel procedimento penale n. 4188/01 Rgnr e n. 660/03 Rg. Dib. a carico di Caminiti Angela, Greco Giuseppe e Piscitelli Luigi, per i fatti connessi alla costruzione dell’albergo (reati contestati riferiti all’art. 1 sexies della L. n. 431/85, così come modificato dall’articolo 146 del D.Lgs n. 490/1999 e all’art. 20 della L. n. 47/85), forniva parere non conforme al vero”. In pratica, Antonio Bevilacqua, tra l’altro all’epoca dei fatti Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone, avrebbe dichiarato il falso, afferma ancora Mazza – “per non fare condannare gli imputati e per procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai proprietari dell’albergo abusivamente costruito, con concessioni edilizie nulle, illegittime e prive di efficacia, su terreno idrogeologicamente dissestato, in zona vincolata, ricadente nei 300 metri dalla battigia del mare, senza la preventiva autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge. A seguito delle false dichiarazioni di Bevilacqua, in ambito processuale, ed alla sua falsa perizia, gli imputati del procedimento penale (Greco Giuseppe, Caminiti Angela e Piscitelli Luigi) venivano così assolti ingiustamente”. La costruzione dell’albergo fu sottoposta a sequestro per ben 5 anni dalla Procura della Repubblica di Crotone, sequestro confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione e gli imputati, “grazie proprio alla perizia di Bevilacqua – continua il responsabile del Vas – sono stati assolti erroneamente in primo grado dai pesanti reati ambientali, urbanistici ed edilizi, a loro contestati. L’ex sindaco di Strongoli, Saverio Mazza, rappresentante dell’associazione ambientalista Vas Onlus, a seguito di tutte le falsità contenute nella perizia dell’ing. Bevilacqua, lo ha denunciato presso la Procura della Repubblica di Crotone.
A seguito di questa denuncia la Procura della Repubblica ha nominato consulente tecnico l’ing. Antonio Agosteo di Catanzaro per verificare quanto denunciato dall’ex sindaco Mazza. Successivamente, il tecnico della Procura, ing. Antonio Agosteo, ha redatto una relazione tecnica dalla quale emergono le pesanti responsabilità del Bevilacqua per aver dichiarato il falso, per aver alterato la configurazione dello stato delle cose, per aver cercato di occultare la responsabilità degli imputati nel processo penale, cagionando un ingiusto vantaggio di oltre cinque miliardi di vecchie lire a fondo perduto ai proprietari dell’albergo”. “L’ingegnere Agosteo – continua Mazza – con la sua relazione tecnica, ha smontato punto per punto la falsa perizia di Bevilacqua, individuando i referenti normativi violati, producendo documenti inconfutabili. Dalla perizia redatta dall’ingegnere Agosteo si evince che: Tutte le concessioni edilizie esaminate avrebbero dovuto essere precedute dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi della L. 431/85 e del T.U. D. Lgs 490/1999; l’area destinata dal P.R.G. a “verde di quartiere” (standard pubblico) non avrebbe dovuto essere computata ai fini del calcolo della volumetria realizzabile; Nella zona B, dove ricade l’ecomostro, non era consentito insediare alberghi, essendo questi specificamente previsti in altre zone territoriali omogenee; Le varianti di cui alle concessioni edilizie n. 7/98 e n. 36/2001 sono state illegittimamente approvate (la prima come variante in corso d’opera e la seconda come variante ordinaria) nonostante la presenza di difformità insanabili rispetto allo strumento urbanistico, peraltro riconducibili ad opere in larga parte già realizzate antecedentemente alla richiesta ed al rilascio dei provvedimenti comunali di approvazione, senza che il progettista ne desse atto negli elaborati tecnici redatti; Tenuto conto dell’incidenza dell’altezza del sottotetto, in corrispondenza dell’intradosso della copertura piana, (edificata antecedentemente al rilascio della concessione edilizia n. 36/2001) il fabbricato risulta avere al rustico l’altezza complessiva di m 16,46, sforando di oltre 2 metri rispetto all’altezza massima consentita. Il fabbricato, per effetto della traslazione subita verso la proprietà Vetere Maria, non rispetta la distanza minima dai confini prevista dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente. Il fabbricato, inoltre, eccede la volumetria massima consentita di oltre tremila metri cubi, e – conclude Mazza – molte altre violazione di legge”. Bevilacqua è stato difeso dall’avvocato Salvatore Iannotta.