“Mi vedo costretto ad intervenire in merito alle sempre più numerose segnalazioni pervenutemi da concittadini attoniti ma più spesso spaventati dalla presenza di cavalli che circolano liberamente per le vie cittadine – scrive in una nota il sindaco Roberto Siciliani. Anche se guidati da cavalieri e seguiti da scudieri rappresentano un grosso pericolo per pedoni, automobilisti e ciclisti infatti ne sa qualcosa il signor Alfonso Calabretta che tempo addietro, a passeggio sulla sua bici sul lungomare, è stato vittima di una rovinosa caduta causata da uno di questi cavalli imbizzarritosi improvvisamente.
Al malcapitato nostro concittadino va tutta la mia solidarietà per il trauma riportato e per cui si sta ancora sottoponendo a cure fisioterapiche. Ai signori proprietari di cavalli va, invece, il mio monito solenne al rispetto della legge, che non autorizza questo tipo di circolazione per le vie urbane ed a contatto con le persone oltre al rispetto del senso civico in quanto i suddetti cavalli lasciano al loro passaggio tracce tali per cui non è possibile far finta di non vedere e non sentire e che tutta la popolazione è costretta a subire. Io amo e rispetto gli animali ma prima viene l’incolumità e la salute dell’uomo. Mi auspico sinceramente – conclude – che non si verifichino altri episodi di questo tipo, diversamente mi vedrò costretto ad adottare opportuni provvedimenti”.
parlate dei cavalli come animali pericolosi solo perch[ non sapete la differenza tra leone e cavallo ahahaha
Solidarietà al nostro sindaco per la presa di posizione, ci aspettiamo iniziative ancora piu’ concrete per frenare un fenomeno che sta diventando una piaga sociale.
Carissimo Giuseppe tutto quel papello da veterinario e pseudo animalista che hai pubblicato, io te lo voglio riassumere in quattro righe per tutelare l’incolumità dei cavalli e l’incolumità dei cittadini…..l’anno scorso in via mandorleto correvano con dei cavalli senza protezione agli zoccoli, per una caduta il cavallo è rimasto a gambe aperte e tu sai che lo salva solo l’abbattimento….
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 5 agosto 2008
Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di
applicazione. (GU n. 186 del 9-8-2008 )
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;
Visto l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in
particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumita’ pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell’interno e’ disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con
riferimento alle definizioni relative alla incolumita’ pubblica e alla sicurezza urbana»;
Tenuto conto che la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale – come sancito all’art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione – e’ riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformita’ su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali
di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;
Sentita la Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Incolumita’ pubblica e sicurezza urbana
Ai fini di cui all’art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumita’ pubblica si intende l’integrita’ fisica della
popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attivita’ poste a difesa, nell’ambito delle comunita’ locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per
migliorare le condizioni di vivibilita’ nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
ma chi lo ha mai detto che i cavalli non possono circolare su strade pubbliche certo ci sono determinate leggi ma a meno che non vi siano particolari divieti (in quel tratto di strada) i cavalli possono circolare tranquillamente vedi.
IL CAVALLO E IL CODICE DELLA STRADA.
TURISMO EQUESTRE
IL CAVALLO E IL CODICE DELLA STRADA
L’art. 115 del Codice della strada, attualmente in vigore, recita:
“1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
A) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altro raggruppamenti di animali…”
Il medesimo articolo individua poi le sanzioni amministrative applicabili.
Appare evidente che i requisiti minimi per condurre i cavalli sulle strade siano tre: l’attitudine fisica, quella psichica e il compimento del quattordicesimo anno di età
Le ragioni che sottendono al significato della norma sono date principalmente dalla necessità di salvaguardare la sicurezza, sia delle persone che guidano degli animali, sia dei terzi.
L’animale, si differenzia dal veicolo a motore poiché -oltre a essere vivo- è munito di un proprio cervello ed è quindi in grado di prendere decisioni che possono comportare pericolo per l’incolumità delle persone: deve quindi essere guidato da persona capace di imporgli il proprio volere e di ricondurlo all’ordine.
Consegue l’individuazione delle caratteristiche fondamentali, minime per poterlo fare. L’aver lasciato una triplice individuazione della qualità, in realtà restringe ancor più le possibilità di conduzione: un quattordicenne potrà pure condurre un cavallo attaccato al calesse, ma certamente non un attacco di sei cavalli, perché si riconoscerà sicuramente la sua incapacità fisica e psichica a farlo.
Così come non gli si potrà dare un cavallo particolarmente bizzoso o anche pericoloso.
La norma non prevede la possibilità che il minore possa comunque condurre un animale -in strada- se in gruppo o accompagnato dai genitori o da persona qualificata: in base al principio secondo cui “quod non est in actis, non est in mundo” non vi è possibilità alcuna di aggirare il dettato normativo.
Non ritengo infatti che si possa applicare l’art. 184 del Cd.s. il quale al n.ro 1: “per ogni due animali da tiro… da soma o da sella … occorre almeno un conducente…”: l’abilitato che tenga il cavallo alla longhina non sopperisce al dettato di cui all’art. 115 del C.d.s. poiché l’animale, seppur montato da persona non idonea, viene in realtà tenuto da chi ha le redini nella mano… e quindi sarebbe questi, in realtà a guidarlo. Potrebbe comunque valere nelle ipotesi di attraversamento stradale (da terreno privato ad altro terreno privato) trattandosi di pochi metri …
La normativa del Codice della strada riguarda, appunto, le strade, poiché all’art. 1 del medesimo Codice: “La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia…
Il codice, all’art. 2 classifica le strade secondo, dapprima, un principio generale: “1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l’area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” e quello dettagliato “2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A. Autostrade
B. Strade extraurbane principali
C. Strade extraurbane secondarie
D. Strade urbane di scorrimento
E. Strade urbane di quartiere
F. Strade locali”
Vi sono poi le strade private, quelle che non hanno un pubblico interesse in quanto non transitate dalla collettività e che non portano a posti di interesse generalizzato: queste strade possono venir chiuse e mantenute a cura dei proprietari, i quali appunto possono interdire l’accesso ai terzi. Per questa tipologia di strade non si applica la normativa del C.D.S., perchè proprietà privata.
Per espressa dizione di legge, art. 175 C.d.s., gli animali non possono circolare in autostrada, ma solamente, debitamente custoditi, nelle aree di servizio e di sosta della medesima
Il codice regolamenta anche la sosta degli animali, all’art. 160, “Salvo quanto disposto dall’art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi o legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dai centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata…”
L’art. 672 del Codice penale è stato depenalizzato dall’art.33 della L.689/81: il che comporta solamente una sanzione amministrativa e non di dover subire un procedimento penale ed è relativa alla omessa custodia o malgoverno di animali (tutti, non solo i cavalli)
“Chiunque lascia liberi e non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 500.000” Al secondo comma viene perseguito con la medesima sanzione chi “1) in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corso o li lasci comunque senza custodia, anche se non disciolti o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo la incolumità delle persone”
Questo ultimo comma è applicabile a tutte quelle persone che spaventano gli animali, quindi anche all’automobilista incosciente che non rallenta, o non si ferma, di fronte a un cavallo che dia segno di spavento.
L’art. 141 del Codice della strada, impone al guidatore di ridurre la velocità e anche di fermarsi quando gli animali, al suo avvicinarsi diano segno di spavento. Così come, al n.ro 7, citato articolo, anche il conducente di un animale da sella deve tenere una velocità adeguata al traffico, alla visibilità ecc.
Non si può gareggiare in velocità nè costituire intralcio alla circolazione o pericolo per il normale flusso del traffico: quindi vi è l’obbligo di tenere la destra estrema e di procedere in fila indiana.
la prima cosa è mancanza di rispetto verso la popolazione,certa gente è molto prepotente e non solo…chi a da capire capisca
A me hanno distrutto una macchina e come è successo a me è successo ad altri. E’successo ad altri cittadini di essere rimasti feriti e ancora non si prendono provvedimenti?Cos’altro deve succedere?
giustamente di doveva far male qualcuno per accorgersi dello “schifo” che c’è ogni giorno per le strade del nostro paese!
Forse sarebbe il caso di adottarli subito questi provvedimenti dato che è un susseguirsi di episodi simili!