“Come sempre puntuale l’Ufficio scolastico provinciale di Crotone (ora ATP), in continuità con le proficue esperienze pregresse che ne hanno fatto un punto di riferimento nazionale a livello amministrativo-contabile e di buone pratiche – scrive in una nota Luigi Ruggiero – ha diramato in data 19 novembre 2013 la nota n. 4166 afferente alle “cessazioni dal servizio d’Ufficio e trattenimento in servizio del personale della scuola a.s. 2014/15”. La nota invita le Scuole “a predisporre, da subito, salvo eventuali diverse disposizioni che dovessero intervenire successivamente…gli atti di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del personale titolare presso le Istituzioni scolastiche di rispettiva pertinenza” e fornisce utili esempi di collocamento a riposo e trattenimento in servizio.
“Primo caso: risoluzione del rapporto di lavoro – scrive Angela Mazzeo coordinatore dell’ATP di Crotone – 1. Età anagrafica al 31/08/2014 (almeno 65 anni) 2. Contribuzione al 31/12/2011: a. quota 96; b. 40 anni di contribuzione; c. 20 anni di contribuzione. Requisiti pre-Fornero utili per il diritto a trattamento di pensione • Quota 96: 35 anni di contributi e 61 anni di età/ 36 anni di contribuzione e 60 anni di età anagrafica (si precisa che per raggiungere la quota per il diritto alla pensione di anzianità devono essere considerate le frazioni di anno di età e di anzianità contributiva: es. 60 anni e 4 mesi di età più 35 e 8 mesi di contribuzione); • 20 anni di contribuzione: solo per le donne che al 31/12/2011 hanno raggiunto 62 anni di età. Il calcolo deve essere fatto al 31/12/2011. Tale personale va collocato a riposo d’ufficio dall’1/09/2014, salvo trattenimento in servizio, perché – come detto – in possesso al 31/12/2011 della quota 96 ovvero, per le donne, di 62 anni di età e minimo 20 anni di contribuzione, ovvero di 40 anni di contribuzione (uomini e donne a prescindere dall’età).
Secondo caso: risoluzione del rapporto di lavoro 1. Età anagrafica al 31/08/2014 (minimo 66 anni e 3 mesi) 2. Contribuzione al 31/08/2014 (20 anni) _ Personale con 20 anni di contribuzione al 31/08/2014. Detto personale, per effetto delle nuove disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sarà collocato a riposo d’ufficio, salvo trattenimento in servizio.
Terzo caso: risoluzione del rapporto di lavoro 1. Età anagrafica: senza vincoli, n 2. Contribuzione al 31/08/2014: a. 41 anni e mesi 6 (donne) b. 42 anni e mesi 6 (uomini) Va ricordato che per il per solo personale di età inferiore ai 62 anni, l’istituzione scolastica non procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro in quanto ciò comporterebbe una penalizzazione legale sul trattamento di pensione. In merito si deve tenere presente che l’art. 6, comma 2 quater del D.L. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2012, non opera le riduzioni percentuali in presenza di contribuzione di servizio effettivo.Il restante personale,invece, sarà collocato a riposo applicando l’istituto del preavviso entro 6 mesi dalla data di cessazione”.
Quarto caso: la diligente nota illustra altri esempi di collocamento a riposo “Donna nata il 26/05/1950. Donna nata il 26/05/1949. Uomo nato il 31/08/1951. Uomo nato il 12/03/1949. Uomo nato il 12/03/1949. Uomo nato il 12/10/1948.”
La nota ATP, che per ogni eventuale chiarimento invita a rivolgersi alla docente Piera Mauro, affronta quindi il caso di trattenimento in servizio di chi non raggiunge il minimo contributivo (da concedere secondo la normativa vigente (art. 509, c.3, D.L.vo n. 297/94) e senza alcuna discrezionalità da parte dell’Amministrazione) e di chi ha diritto al prolungamento del servizio per il raggiungimento di 20 anni di contribuzione, precisando che va adottato – su diretta responsabilità dei Dirigenti scolastici, “esclusivamente in via residuale e dopo aver attentamente valutato ogni caso specifico, alla luce dei criteri che sovrintendono alla razionalizzazione degli assetti organizzativi e ai processi di riorganizzazione riferiti a situazioni di esubero” Dichiara Bombina Carmela Giudice, dinamica Dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Cirò: “La nota ATP di Crotone oltre a consentire all’Ufficio provinciale la trattazione dei procedimenti di competenza in materia pensionistica, è un “prontuario” di sintesi per districarsi agevolmente nel coacervo di norme e interpretazioni, che in materia di cessazioni dal servizio, risultano spesso contraddittori”.