Lettera inoltrata dai due sindaci di Cirò e Cirò Marina che ha come oggetto la Rideterminazione criteri (ISTAT) esenzioni IMU Terreni agricoli. In seguito al Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 il DL n. 4 del 24/01/2015 che rivede l’IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014. Il DL stabilisce che: A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classifi cati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014. Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.
I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i nuovi criteri, entro il 10 febbraio 2015. Per determinare se un Comune è esente la nuova norma richiama l’elenco ISTAT, ove secondo un criterio ormai vetusto i Comuni sono classificati: T – Totalmente montano – i terreni sono tutti esenti; P – Parzialmente montano – sono esenti solo i terreni posseduti e condotti da CD o IAP e i terreni posseduti da CD o IAP e dati in fitto/comodato ad altri CD o IAP; NM – Non montano – i terreni non sono esenti e per tutti i terreni si versa l’IMU. Fino al 2013 i terreni agricoli erano esenti da IMU se il Comune era riconosciuto come Comune montano o di collina. I Comuni montano o di collina, secondo la classificazione precedente, sono individuati nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ove Cirò e Cirò Marina erano inseriti. In alcuni casi il territorio del Comune poteva risultare parzialmente montano. Nella Circolare questi Comuni hanno l’indicazione di “parzialmente delimitato” (PD). In tali casi l’esenzione valeva solo per i terreni che rientrano nella parziale delimitazione. A fine 2014 a valere per tutto il 2014 (ma ormai superata con gli ultimi sviluppi riportati ad inizio pagina), il Governo ha inteso rivedere la classificazione dei Comuni montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e introducendo come criterio principale l’altitudine del Comune dal livello del mare. Tale indicazione è riferita all’altitudine misurata nella Casa Comunale. Il Decreto interministeriale del 28 Novembre 2014 all’Art. 2 rimodula l’esenzione per i terreni agricoli e ridefinisce i comuni montani precedentemente individuati nella Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993: (Sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna Altitudine del centro (metri).
Quindi, a seconda dell’altitudine, valevano i seguenti scaglioni (Art. 2 c. 2): fino a 280 metri di altitudine: nessuna esenzione; da 281 fino a 600 metri: esenzione solo per i terreni posseduti da Coltivatori Diretti e IAP con requisito previdenza agricola; l’esenzione si applica anche in caso di terreno posseduto da CD o IAP (Art. 2 c. 3) e concesso in comodato o in fitto ad altro CD o IAP; oltre 600 metri di altitudine: esenzione per tutti i terreni; Quella che suddivide i Comuni in base al “grado di montanità” è l’esito dell’applicazione dell’articolo 1 della legge 991/1952. L’elenco è stato stilato dall’Uncem (Unione nazionale Comuni comunità enti montani) e trasmesso all’Istat, che lo ha incluso tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale congiuntamente ai codici statistici comunali. L’elenco, avrebbe dovuto essere aggiornato dalla commissione censuaria centrale istituita presso il ministero delle Finanze, che aveva il potere di includere tra i territori montani anche Comuni che, in deroga alle condizioni standard (previste dalla legge 991/1952), fossero già classificati come montani dal catasto agrario o danneggiati da eventi bellici o appartenenti a comprensori di bonifica montana. Nel 1990, la legge n.142 ha abrogato gli articoli 1 e 14 del provvedimento del 1952, impedendo di fatto la possibilità di rivedere e aggiornare tale classificazione. A nostro avviso con l’abrogazione dell’art. 1 della L. 991/1952, da parte della L. 142/90 il criterio utilizzato nel decreto legge n. 4 del 24/01/2015, si palesa iniquo e illegittimo, poiché contrasta palesemente con la normativa in materia e con l’emanazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 a seguito del quale le zone rurali devono essere delimitate in base al cosiddetto “metodo OCSE” (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ne ha proposto l’applicazione), che stabilisce una netta distinzione fra zone urbane e zone rurali basata sulla densità demografica.
Difatti, Il PSN (piano strategico nazionale) ripartisce il territorio nazionale in quattro distinte zone: (a) i Poli urbani, (b) le Aree rurali ad agricoltura intensiva, (c) le Aree rurali intermedie e (d) le Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. I Comuni di Cirò e di Cirò Marina presentano tutte le caratteristiche di cui ai punti b, c e d del Piano strategico Nazionale. Pertanto, come tali devono essere inseriti tra i comuni esenti dall’imposta sui terreni agricoli, sia perché il taglio di risorse che investe i rispettivi bilanci a causa del provvedimento di cui sopra rende difficoltosa la gestione dei servizi essenziali, sia perché appare illusoria la riscossione dell’imposta in ragione delle difficoltà enunciate dalle associazioni di categoria che evidenziano le complessità quotidiane di chi vive a fatica ma con dignità la coltura della vite su territori multiformi come quelli di Cirò e Cirò Marina. Cosi facendo, gli enti locali su questa decisione, sono lasciate allo sbando e senza informazioni certe anche alla luce dei numerosi ricorsi inoltrati al TAR Lazio senza una pronuncia definitiva. Norme non chiare e farraginose, criteri modificati di giorno in giorno, parlamentari che dicono una cosa e funzionari del ministero che dicono il contrario. L’Unica certezza e che i comuni ci rimettono in credibilità e anche finanziariamente; I sindaci stanno diventando esattori per lo Stato, mentre i cittadini si trovano in balia della burocrazia, chiamati a pagare un ulteriore balzello, per molti iniquo. Facciamo l’esempio di Cirò con altitudine superiore a 351 metri e Comuni limitrofi con altitudine inferiore considerati Montani o parzialmente Montani, o l’esempio di Cirò Marina zona svantaggiata ma non esente come altre realtà nazionali. Alla luce di quanto sopra, chiediamo la revisione dei criterio iniquo utilizzato nella normativa e, per questo, ci rivolgiamo alle signorie Illustrissime, perché prevalga il buon senso, evitando il fallimento dei bilanci comunali ormai ridotti al di sotto delle aspettative demandate dalle rispettive cittadinanze. Sicuri dell’aiuto richiesto, chiediamo un incontro urgente e l’apertura di un tavolo di discussione sulla problematica sopra enunciata. Nel frangente, ci impegniamo nei confronti dei nostri cittadini a non riscuotere somme a titolo di morosità per ritardati pagamenti dovuti alla confusione della normativa di recente emanata”.