Il collegio di difesa, composto dagli avv.ti Mario Bombardiere (in difesa dell’ex sindaco Nicodemo Parrilla), Francesco Amodeo (per i funzionari Ferraro e Liotti) e dall’avv.to Luigi Albocino (per Anania, Cavallaro e Russo), smontando i capi d’accusa hanno ottenuto l’assoluzione degli stessi imputati, dall’accusa di avere occupato un terreno pubblico e d’abuso d’atti d’ufficio. I fatti risalgono al 2008, allora sindaco, come dicevamo, il dott. Nicodemo Parrilla e attenevano all’ipotesi formulata dall’accusa di avere installato un autovelox sulla statale 106 e precisamente al km 279+ 900 e non al km 279, senza la preventiva autorizzazione dell’Anas, allo scopo di sanzionare gli automobilisti colpevoli di violazione dei limiti di velocità, per fare cassa. Con la sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Crotone, Barbara Cerminara, l’accusa è stata rigettata “per non avere commesso il fatto” per’altro come chiesto dallo stesso pm Amalia Strada, che ha chiesto l’assoluzione per tutti e tre gli imputati.
In sostanza i difensori degli imputati, hanno ampiamente dimostrato che l’autovelox era stato autorizzato dalla stessa Prefettura e che non c’era alcuna volontà di utilizzare l’autovelox per fare cassa, avendo rilevato nei pochi mesi in cui era stato attivo, appena cento contestazioni. La posizione più scomoda, dal punto di vista procedurale e dell’accusa era sicuramente quella di Salvatore Anania, difeso dall’avv.to Luigi Albocino, poiché lo strumento di rilevazione era stato “ordinato” dallo stesso nella qualità di Comandante di Polizia Municipale.
La difesa dell’avv.to Luigi Albocino, è ststa infatti incentrata “sulla corretta interpretazione dell’art. 4 del d.l. n.121 del giugno 2002, che consente l’individuazione dei tratti di strada in cui è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni e che, lo spostamento di qualche metro dal punto indicato era stata dettata dal fatto che sul punto esatto indicato dalla Prefettura vi è un’attività commerciale che con l’installazione del box a postazione fissa, avrebbe potuto chiamare il Comune ai danni; inoltre l’installazione nel punto esatto indicato sempre dalla Prefettura, avrebbe arrecato nocumento alla circolazione stradale poiché, situato proprio al centro della piazzola di sosta, quindi non poteva permettere ai veicoli in difficoltà di potere tranquillamente sostare senza arrecare pericolo alla circolazione stradale. In sostanza, una causa, con i relativi costi, dell’Ente e dello Stato, per avere spostato di dieci metri un autovelox.