L’obbligo di avvalersi esclusivamente della modalità telematica scatterà il 9 ottobre, ossia 15 giorni dopo la pubblicazione della circolare n. 37/2018, avvenuta ieri, con le istruzioni. I lavoratori, in caso d’infortunio, dovranno fornire al proprio datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico e così assolveranno all’obbligo di dare immediata notizia dell’evento loro occorso.
Soggetti interessati. Il trasloco sull’online, spiega l’Inail, fa parte dell’attività di progressiva attivazione dei servizi telematici che da anni l’istituto sta portando avanti, sulla base del codice dell’amministrazione digitale. Interessati sono i soggetti tenuti all’obbligo di denuncia/comunicazione d’infortunio, ossia i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps (che è l’istituto che provvede sia alla riscossione dei contributi sia all’accertamento dell’appartenenza al settore agricolo). La denuncia può essere fatta anche dagli intermediari e dai loro delegati, vale a dire: consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, associazioni di categoria, ecc. in possesso di delega conferita dal datore di lavoro per gli adempimenti nei confronti dell’Inail.
Dal 1° ottobre. Il rilascio del servizio telematico, fissato al 1° ottobre, è stato preceduto dalla realizzazione di un applicativo, «Gestione DL agricolo», che contiene i dati anagrafici dei diversi tipi di datori di lavoro di tale settore (aziende, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti) e viene aggiornato con i dati forniti dall’Inps a cadenze periodiche. Per accedere all’applicativo, i datori di lavoro devono essere in possesso di profilo «utente con credenziali dispositive»; in alternativa possono accedere con Spid, Pin Inps o Cns (carta nazionale dei servizi).
Decorrenza dell’obbligo. L’obbligo di avvalersi esclusivamente del servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio, precisa l’Inail, decorre dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare sul sito dell’istituto; dunque, dal prossimo 9 ottobre considerato che la circolare è stata pubblicata ieri (24 settembre). Tuttavia, è valido, ai fini dell’adempimento, l’eventuale inoltro della denuncia/comunicazione d’infortunio mediante il nuovo servizio online anche nel periodo tra la data di rilascio (1° ottobre) e quella di entrata in vigore.
Istruzioni per i lavoratori. L’Inail ricorda, infine, che anche nel settore agricoltura, in caso d’infortunio, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso: in tal modo, il lavoratore assolve all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio occorso, anche se di lieve entità. Nel caso in cui non disponga del numero identificativo del certificato, il lavoratore resta obbligato a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.