
Dopo l’invio di numerosi atti di accertamento tributari, inviati ai contribuenti nel mese di dicembre, sono pervenute all’Ufficio protocollo alcune richieste di annullamento degli avvisi emessi, ritenuti illegittimi per intervenuta prescrizione o decadenza del diritto alla riscossione, in quanto notificati ai contribuenti nei primi giorni del nuovo anno.
A tal proposito la Commissione straordinaria, al fine di evitare l’alimentarsi di false aspettative da parte dei contribuenti generate da informazioni inesatte, invita i contribuenti ad approfondire o a reperire le corrette informazioni dai professionisti del settore tributario, prima di avviare eventuali contenziosi tributari in una materia come quella della corretta notifica e della prescrizione del diritto dell’Ente a riscuotere, materia dove la giurisprudenza si è espressa più volte.
La questione della decadenza, infatti, sorge riguardo al momento esatto di conclusione del processo di notificazione e occorre distinguere due momenti ben precisi:
• la data di spedizione della raccomandata da parte del comune
• la data di ricezione della raccomandata da parte del contribuente
La Corte di Cassazione, più volte investita sulla questione, ha assunto una posizione chiara sull’argomento, precisando che “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria”. (Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. nr. 22320/2014).
La recente sentenza della Suprema Corte (sen. nr. 385 del 10/01/2017) ha rimandato alle sue precedenti posizioni chiarendo che il termine previsto dall’ex art. 1 co. 161 Legge nr. 296/2006 è un termine di decadenza per l’attività di accertamento, sul quale non produce effetti la natura ricettizia dell’atto impositivo.
Ne deriva che gli avvisi di accertamento spediti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’esercizio fiscale di riferimento e pervenuti ai contribuenti successivamente al predetto termine, sono da considerarsi regolarmente notificati.




