
Si rende noto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, in data 8 marzo 2020, un nuovo decreto concernente le misure da adottarsi nei territori della c.d. “zona rossa” e quelle da adottarsi in tutto il territorio nazionale per il contenimento della diffusione del “Covid-19”.
Il DPCM ha previsto all’art. 1 l’ampliamento della c.d. “zona rossa”, disponendo una limitazione degli spostamenti per i soggetti ivi presenti.
Per l’effetto, attualmente la “zona rossa” è così composta:
- Regione Lombardia;
- Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Nell’ambito delle misure applicabili a tutto il territorio nazionale il DPCM 8 marzo 2020 all’art. 2 ha disposto – tra l’altro – che:
sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli del punto precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.
Inoltre, il DPCM 8 marzo 2020 all’art. 3 prevede, quali misure di informazione e prevenzione che :
si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte dei cittadini di Cirò Marina nell’attuazione di tutte le prescrizioni previste per il contenimento della diffusione del Covid-19.