
Prima Comunicazione della Commissione Straordinaria:
L’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19 è stata affrontata dal Governo con la dichiarazione di stato di emergenza (31 gennaio) ed una pluralità di provvedimenti (decreti-legge nn. 6, 9, 14 del 2020 e DPCM del 4, 8, 9 e 11 marzo).
Oltre a ciò la Regione Calabria ha adottato varie Ordinanze (nn. 1, 3, 4 e 7) ed altri provvedimenti di dettaglio.
Questa Amministrazione straordinaria ha reso noti, mediante comunicati, manifesti o altro, i contenuti dei provvedimenti a valenza generale o regionale, peraltro riportati giornalmente dai media.
Ciò nonostante sono frequenti appelli, richieste e recriminazioni da parte di singoli o da parte di rappresentanti locali di partiti politici che chiedono alla Commissione ulteriori interventi dai più disparati contenuti. Si rammenta, per coloro che non sanno o fanno finta di non sapere, che il Sindaco (nel caso di Cirò Marina la Commissione straordinaria) può adottare ordinanze contigibili ed urgenti – come previsto dall’art. 50 del TUEL – “… in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale …”.
Le prescrizioni contenute nei provvedimenti sopra sommariamente riportati hanno valenza nazionale o regionale. Per l’applicazione sul territorio calabrese non hanno bisogno di successivi provvedimenti (ordinanze o simili) emessi dai comuni: il rischio evidente è la sovrapposizione di competenze, il susseguirsi di iniziative estemporanee da parte dei singoli comuni (anche con profili di illegittimità) e, in definitiva, la confusione da parte del cittadino.
E’ il momento di abbandonare le polemiche che tanto facilmente vengono alimentate – soprattutto sui social – e pensare, tutti insieme, al bene comune. La Commissione straordinaria è aperta ad ogni contributo positivo da parte dei cittadini e delle associazioni, purché nel rispetto delle competenze (statali e regionali) e nell’ambito delle possibilità operative.
In questi momenti difficili occorre comprendere che il migliore antidoto al virus è il senso di responsabilità – singolo e collettivo – che la comunità di Cirò Marina sta dimostrando di giorno in giorno, adeguandosi alle forti limitazioni che fanno cambiare il nostro stile di vita, ma che contribuirà ad avvicinare il traguardo che tutto il Paese, unito, vuole raggiungere.
Seconda Comunicazione della Commissione Straordinaria:
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si ritiene utile fornire un approfondimento relativo alle prescrizioni ed alle misure adottate con il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) dell’11 marzo 2020 e con l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 7 del 14 marzo 2020.
Con riguardo, alle prescrizioni contenute nel citato DPCM, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno.
Il provvedimento prevede, in particolare:
- a) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al suddetto decreto, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
- b) la chiusura dei mercati (aperti e coperti), indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- c) la sospensione di tutte le attività relative ai servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell’attività di ristorazione effettuata con la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- d) rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.
- e) la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 al decreto in argomento.
- f) in tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività di cui sopra deve essere comunque garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- g) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Le misure previste dal D.P.C.M. in argomento sono efficaci sino al 25 marzo 2020 e vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell’8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni.
Appare utile, inoltre, fornire gli ulteriori elementi di precisazione pervenuti dal Ministero dell’Interno relativamente a quanto stabilito in tema di spostamenti, con particolare riferimento a quelli all’interno di uno stesso comune.
Al riguardo, si ribadisce che la previsione di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM dell’8 marzo scorso è finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.
Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale, prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.
Ciò premesso, costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità, da comprovare mediante l’apposito modello di autocertificazione, disponibile sul sito del Ministero dell’interno al seguente indirizzo:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf
Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all’interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il rientro presso la propria abitazione.
Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l’approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.
Relativamente all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 14 marzo u.s. si evidenziano le seguenti prescrizioni:
- 1) a decorrere dal 14 marzo 2020 i soggetti residenti o domiciliati nell’intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall’estero devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), con l’obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi;
- 2) La comunicazione deve avvenire prioritariamente attraverso la scheda di registrazione al sito https://emergenzacovid.regione.calabria.it/ o, in caso di impossibilità, secondo le modalità fissate nell’Ordinanza n. 1/2020;
- 3) I soggetti di cui al punto 1) dovranno rimanere reperibili per ogni eventuale attività di sorveglianza ai fini della valutazione sanitaria da parte del Dipartimento di Prevenzione d’intesa con il MMG/PLS, che disporranno le misure di profilassi necessarie, incluso l’isolamento;
- 4) I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell’11 marzo 2020, devono comunicare, attraverso la scheda di registrazione presente sul sito https://emergenzacovid.regione.calabria.it/ o, in caso di impossibilità, secondo le modalità fissate nell’Ordinanza n. 1/2020 (comunicazione al Dipartimento di Prevenzione) dandone informativa altresì al Sindaco del Comune competente, le specifiche motivazioni dello spostamento, che saranno oggetto di verifiche da parte delle Autorità Competenti;
- 5) I soggetti di cui al punto 4) devono comunque adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale;
- 6) Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall’acquisto di ingiustificate quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti e a disporre le eventuali misure necessarie;
- 7) Al fine di evitare il potenziale assembramento di persone nei parchi pubblici e similari, si dispone la chiusura di dette aree;
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla richiamata Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato;
Si invita la cittadinanza al più scrupoloso rispetto delle prescrizioni statali e regionali.
La Commissione straordinaria
(Bonfissuto – Ielo – Zito)