Considerato che il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; e il D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; e il DPCM 9 marzo 2020, con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state estese all’intero territorio nazionale le misure già disposte per la sola regione Lombardia e per altre 14 province del Nord e Centro Italia dal precedente DPCM 8 marzo 2020; e altresì, il DPCM 26 aprile 2020, con il quale, con decorrenza 4 maggio u.s. e fino al 17 maggio p.v., sono state rimodulate le previgenti misure per il contenimento del contagio ed, in particolare, con l’art.1, è stato disposto:
alla lettera d): “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;
alla lettera e): “l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; …”;
alla lettera i: “sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato… Sono sospese le cerimonie civili e religiose…”;
Valutata l’opportunità che, con le stesse finalità perseguite dalla normativa sopraindicata, mirata appunto ad evitare ogni possibile occasione favorevole al diffondersi del contagio, nei giorni 08, 09 e 10 maggio 2020 siano inibiti all’accesso del pubblico ed alla circolazione veicolare i luoghi tradizionalmente interessati dalle manifestazioni civili e religiose organizzate nella ricorrenza della festa del Santo Patrono che avrebbero dovute svolgersi nelle giornate anzidette;
Ritenuto che quanto sopra non possa ritenersi confliggente con il limite posto alle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in atto dall’art. 35 del D.L. n.9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto l’art.50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
La Commissione Straordinaria di Cirò Marina ordina per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2020 sono preclusi all’accesso del pubblico ed alla circolazione veicolare i siti di seguito indicati:pineta di Punta Alice; località Madonna di Mare; area portuale.
La Polizia Locale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza nonché dei servizi di vigilanza intesi ad assicurarne il pieno rispetto.
Avverso il presente provvedimento, che sarà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente e del quale verrà data comunicazione al Prefetto della Provincia di Crotone ai sensi e per gli effetti dell’art.4 DPCM 8 marzo 2009, è dato ricorso giurisdizionale al Tar della Calabria – Catanzaro ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.