I Lavoratori pubblici e privati con 50 anni di eta’ avrebbero dovuto fare almeno la prima dose di vaccino entro il 1 febbraio 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro.
L’inadempienza e’ soggetta a sanzione pecunaria di €.100,00 e l’irrogazione della sanzione e’ effettuata per il tramite dellAgenzia delle Entrate, che avvia il procedimento sanzionatorio ed indica ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione per comunicare all’Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza l’eventuale esenzione dalla vaccinazione od il differimento della stessa.
L’Azienda Sanitaria, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esenzione dall’obbligo vaccinale e del differimento del termine, verifichera’ la documentazione prodotta, comunicando alla Agenzia delle Entrate l’esito dell’accertamento.
In caso di mancato riscontro, vale il silenzio-diniego, con successiva notifica di un avviso di addebito al lavoratore, con valore esecutivo e con possibilita’ di opposizione al Giudice di Pace.
Pertanto, ESCLUSIVAMENTE chi ha ottenuto dal medico vaccinatore l’esenzione dalla vaccinazione anti-covid, o chi ha ottenuto il differimento del termine per l’impossibilita’ ad adempiervi nei tempi previsti, puo’ comunicarte alla ASP di Crotone la documentazione relativa, dandone notizia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La comunicazione della documentazione potra’ avvenire attraverso invio di raccomandata A.R., indirizzata alla ASP di Crotone, Via M. Nicoletta snc, Struttura “Il Granaio”, 88900 Crotone (KR); od attraverso I seguenti indirizzi di posta elettronica:
dipartimentodistrettuale@pec.asp.crotone.it
distrettosanitariounico@asp.crotone.it
Nell’oggetto deve essere indicato: SANZIONI OBBLIGO VACCINALE.
La comunicazione dovra’ riportare, oltre ai dati anagrafici, il CODICE FISCALE, il NUMERO COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.
A renderlo noto è il Dott. Pietro L. Brisinda, Direttore Distretto Sanitario Unico Aziendale