
Stalking: commette reato chi minaccia anche tramite lo stato di WhatsApp. Nuovo orientamento della Cassazione penale che ritiene sussistere gli atti persecutori, le molestie e le minacce pure mediante contatti indiretti sui social.
Rischia una condanna per stalking chi minaccia anche solo tramite post e foto sullo stato di WhatsApp. Gli screenshot devono essere raccolti dalla vittima o da amici e trasmessi alla polizia, che non può prelevarli direttamente, altrimenti violerebbe le norme sulle intercettazioni.
È quanto affermato dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione che, con un nuovo orientamento giurisprudenziale sancito dalla sentenza n. 12242 del 31 marzo 2026, ha respinto il ricorso di un uomo che perseguitava l’ex anche con i social.
Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “integra il delitto di atti persecutori non solo la persecuzione posta in essere mediante contatti insistenti, molesti, ingiuriosi o minatori direttamente con la vittima, ma anche mediante contatti indiretti, ad esempio su piattaforme social o di messaggistica che, pur non inviati direttamente alla vittima, siano destinati ad essere letti da terzi a lei vicini, che l’agente sappia o preveda ragionevolmente possano raggiungerla”.
Nel caso concreto, l’imputato, consapevole che la persona offesa lo avesse bloccato, ha volutamente utilizzato il proprio “stato”, visibile ai comuni contatti, come strumento per veicolare offese e minacce, confidando ragionevolmente che le amiche e conoscenti della vittima gliele riferissero, non mancando, peraltro, di chiamare ripetutamente taluni di loro, sempre con toni molesti, se non insultanti e minatori, nella consapevolezza, evidentemente, che tanto sarebbe stato saputo dalla donna.
Né rileva, infine, in senso scagionante che la modalità di pubblicazione dello stato WhatsApp sia effimera o non generi notifiche automatiche: ciò che conta è l’idoneità della condotta a raggiungere la vittima, anche in via mediata, attraverso le persone che potevano visualizzare i detti aggiornamenti di stato.
Quindi, anche ammesso che le condotte si fossero limitate ai messaggi veicolati tramite lo stato di WhatsApp, è evidente che la persona offesa non fosse mossa da mera curiosità o addirittura gelosia nel chiedere alle sue conoscenti di verificarne il tenore.
La tesi difensiva, secondo cui la vittima controllasse gli stati WhatsApp non per timore, è stata smentita dalla ricostruzione fattuale dei giudici di merito che, basandosi anche sulla deposizione della teste qualificata, la psicologa, hanno accertato la sussistenza di un reale stato di ansia, paura e condizionamento psicologico (sintomi da violenza psicologica e depressione).
La conclusione è, poi, del tutto logica, ove solo si pensi al blocco dell’utenza telefonica dell’imputato, a cui era stata costretta la stessa vittima, che attesta chiaramente come costei non avesse alcuna volontà di continuare a interloquire con l’ex.
In tale situazione, come logicamente acclarato dai giudici di merito, è evidente che la persona offesa cercasse solo di capire, attraverso amiche e conoscenti, se la condotta persecutoria intrapresa dall’imputato continuasse e quali molestie ponesse in essere, anche solo al fine di difendersi da eventuali recrudescenze o, in ogni caso, documentarle per tutelarsi in sede giudiziale.
Del tutto condivisibilmente ed in modo appropriato, dunque, la Corte d’appello ha spiegato che, in tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata.
In particolare, integra il delitto di atti persecutori la reiterata e assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, diretta a plurimi destinatari legati alla persona offesa da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza dell’idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.




