Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ha emanato il decreto 13 gennaio 2014 con il quale per l’anno 2014 sono state recepite le disposizioni contenute nella raccomandazione ICCAT n. 11-03 inerenti i periodi di fermo pesca per il pesce spada Xiphias gladius. Infatti in esecuzione del paragrafo 5 della Raccomandazione ICCAT n. 11-03 è fatto divieto di pescare (catture bersaglio e/o accessorie), detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari di pesce spada, nei periodi dal 1 al 31 marzo 2014 inclusi e dal 1 ottobre al 30 novembre 2014 inclusi. Il divieto fissato dallo Stato italiano deriva dalla Raccomandazione 11-03 dell’ICCAT (International Commision for the Conservation of Atlantic Tunas), l’organizzazione internazionale di cui è parte contraente l’Unione Europea (ed alle cui determinazioni sono dunque vincolati gli stati membri di quest’ultima), che tutela gli stock ittici di varie specie oggetto di eccessivo sfruttamento, sia nell’Oceano Atlantico che nel Mediterraneo (fra le quali appunto, tonno rosso e pesce spada). A chi contravviene ai divieti verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 11 comma 1 del Decreto legislativo n. 4 del 2012 ovvero una multa da 2.000 a 12.000 euro oltre al sequestro del pescato e degli attrezzi utilizzati per effettuare le catture di pesce spada. La normativa nazionale prevede che l’armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell’esercizio della pesca marittima.
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