Un altro “Stop” per Equitalia a seguito dell’interessante sentenza 1634/2017 depositata il 3 maggio scorso dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione 24 – di Lecce che ha totalmente annullato gli interessi di una cartella esattoriale iscritti a ruolo senza una specifica motivazione. Infatti, la corte leccese ha ripreso correttamente un costante orientamento della Corte di Cassazione che ha sempre affermato che l’obbligo di motivazione di una cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all’indicazione ed alla comprensione delle modalità di calcolo sia degli interessi sia dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento.Ne consegue che la mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del calcolo specifico e comprensibile degli interessi addebitati, integra un difetto assoluto di motivazione che deve essere annullato limitatamente a tali importi.Questo importante principio, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, deve essere tenuto presente sia da Equitalia sia da tutti i cittadini contribuenti quando non riescono a comprendere i conteggi e gli importi che vengono immotivatamente richiesti.