Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di sabato 10 novembre la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 del decreto legge 13 settembre 2012 messo a punto dal ministro della salute Renato Balduzzi su “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (legge completa). Alcuni contenuti della norma riguardano la vendita di alcol ai minori di 18 anni. “Chiunque vende bevande alcoliche” cita la legge “ha l’obbligo di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta”. “Salvo che il fatto non costituisca reato” continua al punto 2 “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attivita’ per tre mesi”. Resta comunque valido il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, sancito dall’art 689 del codice penale.
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Bene, ottima iniziativa politica. In Svizzera funziona così da anni. Peccato che la legge non punisca i minorenni che “rubano” il bicchiere di alcol dalle mani dei maggiorenni. Fatta la legge trovato l’inganno. Anche in Svizzera funzione così.