Dal 21 settembre 2013 è tornata in vigore la Mediazione obbligatoria ed a Cirò Marina, nella moderna sede di Via Padova, apre il nuovo Ufficio di Conciliazione che è anche sede della Delegazione Provinciale di Crotone di “Concilia Consumatori”, Organismo Nazionale di Mediazione e Conciliazione nonché Ente di Formazione iscritto al Ministero della Giustizia. Tale Delegazione, che costituisce sede distaccata dell’ Organismo, è affidata al Dott. Cataldo Filippelli che, coadiuvato da un team di mediatori altamente specializzati della città ha già promosso un interessante momento di formazione, per tutti coloro che vogliono diventare mediatori e di aggiornamento, per coloro che sono già mediatori. L’evento formativo si terrà a Cirò Marina nell’ultima settimana del mese di novembre. Con il decreto “del fare”, infatti, il tentativo di mediazione ritorna, quindi, obbligatorio in molte materie civili. Dopo l’arresto improvviso del settore a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per una mera irregolarità formale, torna l’obbligo della mediazione nelle cause civili per un tempo non superiore ai 4 anni in modo da “sperimentare” il tentativo obbligatorio di conciliazione nei contenziosi soprattutto in termini di minori costi e accelerazione nei processi. A renderlo noto è l’ Avv. Luigi Quintieri, docente in materia di mediazione e coordinatore per la Regione Calabria di Concilia Consumatori. Quali materie sono interessate dal tentativo obbligatorio di mediazione e quali sono le principali novità introdotte dal Decreto del Fare?
“Sono i contenziosi in materia di condominio, diritti reali, successioni ereditarie e divisioni, locazione, comodato, affitto di aziende, ma anche risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi e bancari – spiega Quintieri – sono queste le cause civili che dal 21 settembre 2013 dovranno essere prima risolte, o almeno si dovrà tentare di risolvere, con la mediazione obbligatoria. Importanti novità – continua Quintieri- sono date, però, dalla nuova procedura. Intanto la mediazione dovrà avere una durata massima di 3 mesi e il primo incontro è totalmente gratuito per le parti che pagheranno solo ed esclusivamente i diritti di segreteria e non anche l’indennità del mediatore. Pertanto quando viene presentata la domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. Le parti, assistite da un avvocato, nel primo incontro informativo dinanzi il mediatore , valuteranno se intendono proseguire nel tentativo di mediazione e nel caso in cui riescano, attraverso l’attività del mediatore, a raggiungere un accordo risolutivo della loro controversia, il verbale di accordo sarà sottoscritto dalle parti stesse e dai loro legali e costituirà, da subito, titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Sono, pertanto, gli avvocati che, in questo caso, attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi – conclude Quintieri -, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico”.