Al fine di meglio far comprendere la situazione in cui versa l’ente comunale, relativamente all’IMU per gli anni 2012 e 2013 si specifica che la mancata pubblicazione della delibera IMU sul sito WEB del MEF comporta la nullità della stessa, con la conseguente neutralizzazione dell’aumento delle aliquote, in altre parole il Comune non può applicare le aliquote massime del 7,6 per mille per la prima casa e 10,6 per mille per altre abitazioni, bensì le aliquote minime previste per legge, ovvero 4 per mille per la prima casa e 7,6 per mille per le seconde case.
L’invito che si formula all’ente è quindi che proceda con l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi e notificati ai contribuenti.
Ove ciò non avvenisse, riteniamo infondata la pretesa tributaria con la possibilità per il cittadino di ottenere in autotutela l’annullamento della pretesa tributaria o un ricalcolo della stessa con l’applicazione delle aliquote minime.
Altro aspetto catastrofico, è rappresentato dai rimborsi spettanti a chi ha pagato con le aliquote massime. Ed infine, chi pagherà il danno erariale?
Una risposta pubblica dei commissari di liquidazione sulla situazione venutasi a creare potrebbe chiarire meglio i termini della vicenda.
A sostegno della tesi, Pirito, Panteca e Malena richiamano ricordano che per l’IMU e la TASI la pubblicazione sul sito del MEF costituisce – ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 – condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote. In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno.
A.iacovino@alice.it
I tributi locali,si prescrivono dopo 5 anni, quindi, almeno quelli del 2012,sono già prescritti!