Ad integrazione al Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti, la Commissione Straordinaria avvia la procedura di sospensione temporanea dell’attività di pubblico esercizio o di locali di pubblico spettacolo per mancato pagamento Tassa sui Rifiuti
Nell’ambito delle attività avviate per rendere più concrete ed efficaci le azioni volte al contrasto dell’evasione dei tributi e delle entrate comunali, la Commissione Straordinaria con delibera n° 21 del 17/06/2019, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha integrato il vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 3/4/2017 con l’inserimento, all’art. 3 “Principi generali” del comma 4, e con l’introduzione dell’art. 10 bis rubricato “Tassa sui rifiuti”;
In particolare, al comma 4 dell’art. 3 è stato previsto che “La corretta gestione delle modalità di raccolta dei rifiuti …… sono di rilevante interesse pubblico per il Comune di Cirò Marina, in quanto il decoro urbano è condizione indispensabile per lo sviluppo turistico del Comune stesso ……e che. …Alla corretta gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti sono chiamati in particolare i gestori degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico spettacolo perché l’immagine positiva della località balneare è veicolata in primo luogo da tali strutture di servizio e perché coloro che le gestiscono sono i primi beneficiari dallo sviluppo dell’economia turistica e sono perciò tenuti più degli altri utenti alle corrette pratiche in materia ed a sostenere, mediante il puntuale pagamento della relativa tassa come prevista dall’art. 10 bis del presente regolamento, l’adeguato livello del servizio…”
Il successivo art. 10 bis – comma 3 – dispone che “Costituisce prescrizione rispondente al pubblico interesse ex art 9 del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 – TULPS, la puntuale corresponsione da parte dei titolari di pubblici esercizi e di locali di pubblico spettacolo della tassa stabilita per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per servizi territoriali di igiene e pulizia, secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento, alla cui accertata inottemperanza consegue dunque anche l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 17 bis, ter e quater del succitato testo unico “
In virtù delle disposizioni introdotte, il Responsabile dell’Area Vigilanza, nominato funzionario responsabile di ogni attività organizzativa, gestionale e procedimentale diretta all’adozione dei provvedimenti sanzionatori ex artt. 17 bis e ter TULPS, a breve notificherà un atto di diffida nei confronti dei gestori di pubblici esercizi e di locali di pubblico spettacolo che risultano, sulla base delle informazioni ricevute dall’Ufficio Tributi, evasori della tassa sui rifiuti, invitando i medesimi a regolarizzare la posizione debitoria entro 30 giorni, trascorsi i quali, in caso di perdurante inadempienza si procederà ai sensi dell’art. 17 bis TULPS all’ applicazione della sanzione amministrativa di una somma da € 516,00 a € 3.089,00 e, ai sensi dell’art. 17 ter, la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque fino a tre mesi.