La Misericordia di Isola di Capo Rizzuto è stata aggiunta, con decreto del 13 marzo a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle Pari Opportunità, Elsa Fornero, all’elenco delle associazioni legittimate ad agire in giudizio nelle cause civili contro forme di discriminazioni etnico-razziali, sulla base di quanto previsto dall’art. 5 c. 1 e c. 3 del d.lgs n. 215/2003 di recepimento della direttiva n. 2000/43/CE. Tali previsioni normative attribuiscono quindi all’associazione che gestisce da anni il Centro di Accoglienza di S. Anna, il più grande d’Europa, la legittimazione ad agire in nome o per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, e la legittimazione diretta nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione. Chiunque può proporre una domanda tendente ad ottenere il riconoscimento della discriminazione presumibilmente commessa nei propri riguardi.
La parte potrà agire personalmente, oppure tramite un’associazione legittimata ad agire, conferendo una delega che dovrà essere rilasciata a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Sono soggetti legittimati ad agire unicamente le associazioni iscritte nel registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alla discriminazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 215/2003 e sono inserite in un apposito elenco approvato con decreto del 16 dicembre 2005 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero per le Pari Opportunità che è stato appena aggiornato con l’aggiunta anche della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto. Le suddette associazioni potranno agire anche senza delega nelle ipotesi di discriminazione indiretta ossia quando non sia possibile individuare in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione bensì emerga un interesse di gruppo. Nell’elenco delle associazioni legittimate ad agire nei procedimenti anti-discriminazione di cui all’art. 44 del T.U. immigrazione possono confluire quelle iscritte nel Registro delle associazioni che svolgono attività nel settore dell’integrazione degli immigrati di cui all’art. 52 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 394/99, nonché quelle iscritte nel Registro delle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e alla promozione della parità di trattamento.