Solo sanzioni amministrative, a partire dal 6 febbraio 2016, per la guida senza patente, recentemente depenalizzata insieme ad altri reati previsti da leggi speciali diverse dal Codice penale. Da sabato scorso, quindi, chi è alla guida (di un ciclomotore, una moto, un autoveicolo, una macchina agricole) senza patente perché non l’ha mai conseguita o perché gli è stata revocata con provvedimento definitivo già notificato non commette un reato ma un illecito amministrativo sanzionato con multe da 5.000 a 15.000 euro e con il fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi. Stesso discorso per chi guida un mezzo diverso da quello che la patente in suo possesso abilita a condurre e per il quale è prevista una categoria di patente di gruppo diverso, e per chi non ha avuto il rinnovo della patente per mancato superamento della visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici.
Allo stesso regime, ancora, è sottoposto chi ha una patente extracomunitaria scaduta e continua a guidare in Italia a più di un anno dal momento in cui ha acquisito la residenza, e chi si mette al volante con una patente estera nonostante sia destinatario di un provvedimento di inibizione alla guida per gravi violazioni che comportano la revoca del documento. Sanzioni amministrative sono previste anche per il proprietario del veicolo, o chi ne ha la piena disponibilità, che ha consentito la guida o ha affidato il mezzo a una persona senza patente, a meno che non sia accaduto contro la sua volontà. In questo nuovo ‘assetto’ è importante ricordare che, se nell’arco di un biennio uno di questi comportamenti depenalizzati viene ripetuto, il nuovo fatto mantiene la natura di reato, con le relative sanzioni penali: arresto fino a un anno e confisca del mezzo. La guida senza patente continua invece ad essere un reato, anche alla prima violazione, per chi è sottoposto a misure di prevenzione.