“E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, il decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia – si legge in una nota di Rosario Villirillo dell’associazione Marco Polo di Crotone. In particolare introduce l’art 25 bis al D.P.R. n. 313/2002 con cui si è previsto che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600- bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies, 609 – undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori. Il riferimento alle “attività volontarie”, estende l’obbligo anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche alle associazioni di promozione sociale, di volontariato, culturali e onlus, che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all’art. 67 primo comma lett. m) del Tuir. – Prosegue la nota – Nello specifico, l’art. 2, che introduce l’art. 25 bis nel d.p.r. 14.11.2002 n.313, prevede che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori deve preventivamente richiedere il certificato penale.
Pertanto, tutti i centri sia gestiti in forma di impresa sia di associazione, nella categoria rientrano anche i catechisti delle parrocchie, i volontari Onlus, i capiscout, gli insegnanti, i bidelli e pure chi organizza la pesca nelle sagre, solo per fare alcuni esempi, dovranno formulare tale richiesta di certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni. L’obiettivo positivo della legge è infatti quello di contrastare l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, la pornografia minorile e la pedofilia che, spesso, i pervertiti si nascondono proprio tra chi è vicino ai bambini. Salvo proroghe dell’ultimo minuto a partire dal prossimo 6 aprile potranno essere sanzionati con la multa, da 10.000,00 a 15.000,00 euro, tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta. A tale proposito, a giudizio della Marco Polo, suscita molti dubbi ed incertezze, la norma, per fare qualche esempio, che cosa si intenda per “contatto diretto e regolare” con i minori, chi può irrogare la sanzione e anche chi pagherà per il rilascio del certificato, che costa poco meno di 20 euro. – Conclude la nota- Il documento vale peraltro sei mesi, dopodiché bisognerebbe chiederne uno nuovo. Infine, nel casellario giudiziale sono indicate solo le condanne definitive: se ci fossero procedimenti pendenti, legati a presunti reati commessi più di recente, non si riuscirebbe comunque ad averne traccia.”